PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità).

      1. La presente legge promuove la tutela e la valorizzazione dell'ingrediente gastronomico denominato «sfoglia emiliano-romagnola», attraverso l'istituzione di un distretto di ristorazione, realizzato sotto forma di una rete sistemica di «cucine» locali costituenti laboratori d'arte gastronomica e individuati nelle osterie, nelle trattorie, nei ristoranti, negli istituti alberghieri e nelle scuole di formazione.
      2. La sfoglia emiliana-romagnola, preparata secondo la ricetta originale di cui all'allegato 1 annesso alla presente legge, è un prodotto del patrimonio gastronomico della regione Emilia-Romagna, e di Bologna in particolare, le cui origini risalgono all'antica tradizione dell'arte culinaria.

Art. 2.
(Comitato per la tutela della sfoglia emiliano-romagnola).

      1. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione della giunta regionale dell'Emilia-Romagna, con decreto del Ministro delle attività produttive, è istituito il Comitato per la tutela della sfoglia emiliano-romagnola di seguito denominato «Comitato».
      2. Il Comitato è composto da:

          a) un rappresentante del Ministero delle attività produttive, designato dal Ministro stesso;

          b) tre soggetti designati dal presidente della regione Emilia-Romagna, di cui uno quale rappresentante della provincia, uno quale rappresentante del comune di Bologna

 

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e uno quale rappresentante degli organismi pubblici o pubblico-privati che operano nei settori del turismo, dell'enogastronomia e dell'agricoltura;

          c) un rappresentante della provincia di Bologna, designato dal presidente della provincia;

          d) un rappresentante del comune di Bologna, designato dal sindaco;

          e) un rappresentante delle associazioni enogastronomiche;

          f) sei ristoratori designati dalle associazioni e dagli organismi regionali di categoria.

      3. Il Comitato elabora e approva un proprio regolamento, ed elegge al proprio interno, a maggioranza semplice, il presidente che lo rappresenta.
      4. Il Comitato ha il compito di promuovere la diffusione della sfoglia emiliano-romagnola a livello nazionale e internazionale, di tutelare le origini culturali del prodotto gastronomico individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, nonché di garantire le modalità della sua preparazione e somministrazione in conformità al disciplinare predisposto ai sensi dell'articolo 3, comma 3.
      5. Il Comitato è dotato di autonomia gestionale e contabile e la sua attività è finanziata tramite appositi fondi pubblici e privati; i membri del Comitato svolgono la loro opera a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute per viaggi necessari alle attività di promozione.

Art. 3.
(Promozione del turismo).

      1. Il Comitato, con l'ausilio della provincia, del comune e della regione nonché delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, provvede ad organizzare un concorso di idee fra le scuole professionali per creare un marchio che caratterizzi e individui con chiarezza i

 

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ristoranti e le osterie che servono ai loro clienti pasta fresca fatta a mano.
      2. Il Comitato, nell'ambito delle attività di tutela, valorizzazione e promozione della «sfoglia emiliano-romagnola», provvede alla predisposizione di itinerari turistici, culturali e gastronomici, costituiti da una rete di operatori della ristorazione aventi sede nella regione Emilia-Romagna e nelle province limitrofe, anche al fine di far emergere e valorizzare l'attività dei ristoratori non inseriti negli esistenti circuiti di promozione turistica tradizionale.
      3. L'attività degli operatori di cui al comma 1 è regolata da un apposito disciplinare di base redatto dal Comitato e recante l'indicazione dettagliata delle materie prime per la preparazione della sfoglia emililano-romagnola, della loro provenienza, delle relative dosi e delle modalità di presentazione finale, nonché misure per la tutela dei consumatori.
      4. Il Comitato redige un regolamento recante i criteri e le modalità per l'inserimento degli operatori della ristorazione negli itinerari di cui al comma 2, nonché opportune misure di controllo finalizzate a garantire che la loro attività sia conforme a quanto stabilito dal disciplinare di cui al comma 3.
      5. Il regolamento di cui al comma 4 reca altresì norme per la promozione degli itinerari di cui al comma 2, a livello locale, nazionale e internazionale, prevedendo a tale fine adeguate iniziative in collaborazione con i servizi turistici italiani ed esteri.
      6. Il Comitato redige un programma annuale recante l'indicazione delle attività e degli interventi finalizzati alla promozione e alla tutela dell'arte gastronomica emiliano-romagnola. In particolare, il programma prevede:

          a) l'istituzione di una mostra-fiera, da tenere ogni anno a cura della provincia di Bologna, finalizzata a consentire l'incontro e lo scambio di esperienze dei ristoratori, provenienti dall'Italia e dai Paesi esteri, e incentrata sul tema della sfoglia emiliano romagnola. La mostra è articolata in una serie di laboratori pratici nei quali si

 

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procede alla preparazione e alla successiva degustazione da parte del pubblico di prodotti gastronomici della cucina tradizionale emiliana confezionati con la sfoglia emiliano-romagnola al fine di promuoverne l'impiego e la diffusione;

          b) la realizzazione di apposite campagne di educazione del gusto e di informazione sul patrimonio gastronomico tradizionale, rivolte ai consumatori e, in particolare, agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado e alle giovani coppie;

          c) di promuovere e sostenere il mestiere di sfoglina o di sfoglino con appositi corsi.

Art. 4.
(Istituzione della professione di «sfoglina» e di «sfoglino»).

      1. Al fine di tutelare e di promuovere la sfoglia emiliano-romagnola è istituita la professione di sfoglina e di sfoglino, nella quale sono ricompresi tutti gli sfoglini e le sfogline che attualmente lavorano nei ristoranti e nei negozi artigianali di pane e di pasta.
      2. La professionalità di cui al comma 1 si consegue con il diploma rilasciato al termine dei corsi di formazione professionale indetti a tale scopo e finanziati dalla provincia di Bologna in collaborazione con le competenti scuole esistenti.
      3. La durata dei corsi di cui al comma 2 è stabilita con un apposito regolamento emanato dal presidente della provincia di Bologna, sentite le associazioni di settore.

Art. 5.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, determinato nel limite massimo di 250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale

 

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di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.